Tra le novità di questa legislatura ci sono anche gli incontri con il Presidente. Ogni martedì mattina dalle 7 alle 9, infatti, ogni cittadino ha la possibilità di incontrare il Governatore per esporre specifiche problematiche. È consigliabile prenotare il colloquio telefonando allo 0461/494600 o inviando una mail a presidente@provincia.tn.it
Ultimo aggiornamento della pagina: 25 giugno 2018
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale) èil diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi disciplinato dall’art. 32della legge provinciale 30 novembre 1992, 23 e dal decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata direttamente dal titolare dell’interesse diretto, concreto e attuale oppure tramite un rappresentante, previa indicazione nella domanda dei poteri di rappresentanza.
La domanda, ai sensi dell’art 32 della legge provinciale n. 23 del 1992 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 2007, deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento al quale è richiesto l’accesso. La motivazione della richiesta di accesso non è necessaria se a presentare al domanda è il destinatario del provvedimento finale o un soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento.
Con la stessa domanda possono essere richiesti anche più documenti.
La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo, salvo il caso in cui sia richiesta copia conforme all’originale (copia autentica) di un documento. In questo caso si dovrà apporre la marca da bollo sia sulla domanda di accesso che sulla copia conforme rilasciata.
Modalità di presentazione e di trasmissione della domanda di accesso ai documenti amministrativi
La richiesta deve essere presentata alla struttura provinciale che ha formato il documento o che lo ha utilizzato per svolgere l’attività amministrativa.
La richiesta può essere presentata alla struttura competente tramite:
Se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente dell’amministrazione addetto dovrà essere presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento.
Unitamente alla domanda di accesso dovrà essere sottoscritta e presentata anche l’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 inerente al trattamento dei dati personali. L’informativa specifica per ogni singola struttura provinciale è scaricabile dalla sezione “Amministrazione trasparente – Protezione dei dati”.
I recapiti di tutti gli uffici dell’amministrazione provinciale sono consultabili tramite la Guida agli Uffici.
L’amministrazione ha tempo trenta giorni di tempo dalla data di ricevimento della domanda di accesso (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati) per disporre l’accoglimento totale o parziale, il rifiuto o il differimento dell’accesso. Se il termine di trenta giorni scade senza che l’amministrazione abbia risposto, la domanda si intende rifiutata.
In caso di irregolarità o incompletezza della domanda, l’amministrazione consente al richiedente di regolarizzarla. La richiesta di regolarizzazione sospende i trenta giorni a disposizione della Provincia per decidere in merito. La sospensione decorre dalla data di invio della richiesta di regolarizzazione fino al ricevimento di quanto richiesto, o comunque fino alla scadenza del termine che è stato assegnato per regolarizzare la domanda.
Possibili esiti:
Accoglimento
L'accoglimento viene comunicato al richiedentecon mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e deve indicare:
Accoglimento parziale(o limitazione dell’accesso)
La Provincia, con provvedimento motivato, concede l’accesso limitatamente ad una o più parti del documento oggetto della domanda e non allo stesso nella sua interezza.
Differimento
La Provincia, con provvedimento motivato, nega l’accesso per un periodo di tempo determinato - indicato nella risposta alla domanda – nel caso di documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Il provvedimento indica la data a partire dalla quale può essere effettuato l’accesso ai documenti richiesti nonchè i rimedi utilizzabili contro il differimento.
Rifiuto
La Provincia, con provvedimento motivato, rifiuta l’accesso secondo quanto indicato nell’art. 32 bis, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 1992. Il provvedimento indica anche i rimediutilizzabilicontro il rifiuto.
Rimedi
Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso,il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, oppure ricorso gerarchico amministrativo alla Giunta provinciale. In alternativa a quest’ultimo, potrà essere anche presentata richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento.