Sanzioni
Il mediatore immobiliare che esercita abusivamente l'attività di mediazione (senza il possesso dei requisiti di legge, utilizzando modulistica non registrata o diversa da quella registrata o che con la propria attività turbi gravemente il normale andamento di mercato) incorre in sanzioni:
-
Amministrative
-
Penali
-
Disciplinari
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Esercizio abusivo dell'attività
Il mediatore immobiliare che esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (si intenda anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da 7.500,00 euro e 15.000,00 euro ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite (L. 39/1989 art. 3 comma 1 e art. 8 comma 1 - L. 296/2006 art. 1 comma 47).
Formulari
Il mediatore che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati in Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativa di 1.549,00 euro (L. 39/1989 art. 5 comma 4 - D.M. 452/90 art. 21 comma 1).
Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di 516,00 euro (D.M. 452/90 art. 21 comma 2).
Garanzia assicurativa
L'agente immobiliare che esercita l'attività di mediazione in assenza di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000,00 euro e 5.000,00 euro (L. 39/1989 art. 3 comma 5 bis).
SANZIONI PENALI
A coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile (L. 39/1989 art. 8 comma 2).
SANZIONI DISCIPLINARI
L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: sospensione, cancellazione e inibizione perpetua dell'attività (D.M. 452/1990 art. 18 comma 1 e art. 19 - D.M. 26/10/2011 art. 9).
Sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi (D.M. 452/1990 art. 19 comma 3)
- nei casi di turbamento del mercato meno gravi;
- nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata stipula della polizza assicurativa);
Cancellazione all'esercizio dell'attività (D.M. 452/1990 art. 19 comma 1)
- nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione (L. 39/1989 art. 5 comma 3);
- quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dalla normativa (L. 39/1989 art. 2 comma 3);
- per mancata nomina del preposto (D.M. 26/10/2011 art. 4)
Inibizione perpetua all'esercizio dell'attività (D.M. 452/1990 art. 19 comma 2)
- nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il normale andamento del mercato;
- nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
- nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione dell'attività.
Per effettuare una segnalazione nei confronti di un agente di affari in mediazione, utilizzare il seguente modulo.
Contro i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di inibizione perpetua dell’attività, gli interessati possono presentare ricorso davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione V Servizi assicurativi Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi - Riconoscimento titoli professionali, con sede in Roma Via Molise 2, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione (D.M. 452/1990 art. 10).
Linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari