Sezione salto blocchi

Imprese di facchinaggio

COS'Č

Nel facchinaggio, disciplinato dal D.M. n.221 del 30/06/2003, rientrano tutte le attivitā, previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivitā preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come dettagliate in Supporto Specialistico e qui di seguito indicate:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attivitā sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITĀ

Per l’esercizio dell’attivitā di facchinaggio č necessario il possesso di requisiti di onorabilitā e morali.

 

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Tutte le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attivitā.

Le imprese, attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attivitā. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attivitā inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce previste sono le seguenti:

  • fascia inferiore a € 2.500.000,00;
  • fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00;
  • fascia superiore a € 10.000.000,00.

All'impresa non č consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui č inserita.

La comunicazione della variazione positiva in una fascia di classificazione superiore č facoltativa. La comunicazione della variazione negativa in una fascia di classificazione di appartenenza inferiore č obbligatoria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi, usando il modulo MF57L ,disponibile in "Modulistica Integrativa", come meglio dettagliato in Supporto Specialistico.

 

COME AVVIARE L’ATTIVITĀ

Se in possesso dei requisiti, l'avvio dell'attivitā deve essere comunicato al Registro Imprese, mediante pratica telematica, con invio di SCIA (segnalazione certificata di inizio attivitā), usando i moduli unificati e standardizzati a livello nazionale, seguendo le indicazioni fornite in Supporto Specialistico.

Alla pratica telematica, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante allegano, in formato pdf/A, il Modulo – Requisiti/57L (Scia), per dichiarare l’avvio dell’attivitā, l’assenza dei provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed il possesso dei requisiti di onorabilitā; in questo modulo elencano gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti con incarichi all’interno dell’impresa; questi soggetti, altri, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, se persone fisiche, il modulo di autocertificazione Intercalare Antimafia/L; se persone giuridiche, il modulo Intercalare Antimafia PG/L. Se necessario č disponibile anche il modulo REG/57L, per la regolarizzazione e/o completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti da parte del titolare o legale rappresentante. Ogni altro eventuale amministratore dell'impresa č tenuto alla presentazione di un separato modulo Ono/57L.

Tutta la documentazione č disponibile in "Modulistica Integrativa" su Supporto Specialistico.

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento lunedì 30 gennaio 2023

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