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Imprese Artigiane

 

COS’È

Artigiana è l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che queste siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (Legge Quadro sull'artigianato n.443 dell'8 agosto 1985).

 

LA QUALIFICA ARTIGIANA

La qualifica artigiana è conferita alle imprese aventi una tra le seguenti forme giuridiche:

  • Impresa Individuale
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata (con unico socio, o pluripersonale, anche semplificata)
  • Società cooperativa

Sono escluse le imprese aventi le seguenti forme giuridiche:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

 

REQUISITI

  • Impresa individuale: è imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Il titolare deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività e gli è fatto divieto di essere titolare o socio lavorante di due imprese artigiane ovvero collaboratore familiare di altra impresa artigiana.
  • Società in nome collettivo (SNC): è artigiana la SNC in cui la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nella quale il lavoro ha funzione prevalente sul capitale. Almeno un socio lavorante deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività; i soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana né soci lavoranti né collaboratori familiari in altra impresa.
  • Società in accomandita semplice (SAS): è società artigiana la SAS in cui tutti i soci accomandatari partecipano in prevalenza con il proprio lavoro personale, anche manuale, al processo produttivo. Non è necessario che i soci accomandatari siano in numero superiore a quello degli accomandanti, né che possiedano la maggioranza del capitale sociale. Almeno un socio accomandatario deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività. I soci accomandatari non possono essere titolari di altra impresa artigiana né soci lavoranti né collaboratori familiari in altra impresa.
  • Società a responsabilità limitata (SRL) unipersonale: è società artigiana la SRL unipersonale, nella quale l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. Il socio unico deve essere amministratore e non può essere titolare di altra impresa artigiana, né socio unico di altra SRL, né socio accomandatario di società in accomandita semplice, né socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa. Il socio unico deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività.
  • Società a responsabilità limitata (SRL) pluripersonale: le SRL pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi alla Sezione Artigiana quando possiedono i requisiti prescritti dalla normativa. E' società artigiana la SRL pluripersonale nella quale la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e quella degli organi deliberanti. La maggioranza deve essere detenuta dai soci partecipanti sia nell’assemblea (quorum costitutivo) che nell’organo amministrativo. I soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana né soci lavoranti né collaboratori familiari in altra impresa. I soci lavoranti devono possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività.
  • Società cooperative: è società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nel caso in cui il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. I soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana né soci lavoranti né collaboratori familiari in altra impresa; si applicano i requisiti richiesti per le SRL pluripersonali. I soci lavoranti devono possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività.

 

LIMITI DIMENSIONALI

L'attività artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che l'impresa non superi i limiti prescritti dall’art. 4 della Legge Quadro sull’artigianato n.443 dell’8 agosto 1985.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA

  • in luogo fisso, in appositi locali
  • presso l’abitazione del titolare o di uno dei soci
  • in una sede designata dal committente il lavoro
  • in forma ambulante
  • in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata
  • non in serie

 

SEZIONE SPECIALE ARTIGIANATO

La Regione Lombardia ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese: è stato abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e con esso le Commissioni provinciali per l'artigianato della Lombardia (Legge regionale 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", art.5).

Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese sono da allora affidate alle Camere di Commercio, che, verificato il possesso dei requisiti, conferiscono al soggetto la qualifica di "impresa artigiana" e provvedono ad iscriverlo nella sezione speciale; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla L.443/85 hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro imprese.

Le imprese svolgenti una tra le attività cosiddette regolamentate saranno tenute al rispetto dei requisiti previsti dal combinato disposto dalla Legge Quadro sull’artigianato n.443 dell’8 agosto 1985 e dalle singole norme in materia di attività regolamentate.

Alla Camera di Commercio spetta il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, per consentire l’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.

Il riconoscimento della qualifica artigiana è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

 

MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Il riconoscimento del requisito di impresa esercente attività di lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura è riservato esclusivamente alle imprese artigiane.

Ai sensi dell’art 4 comma 1 lett. c) L. 443/1985, l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura è artigiana qualora non superi i seguenti limiti dimensionali: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura sono stati tassativamente individuati con il D.P.R. 288/2001.

Il riconoscimento può essere richiesto tramite pratica telematica, compilando la dichiarazione di atto notorio predisposta.

 

ASSUNZIONE DI GESTIONE

È facoltà del coniuge o dei figli dell'imprenditore defunto, invalido, interdetto o inabilitato, mantenere l'iscrizione alla Sezione Artigiana, proseguendo l'attività. L'assunzione di gestione può essere effettuata anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 2 della L. 443/85 (esercizio personale, professionale ed anche manuale dell'attività artigiana) ed in deroga ai requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi per lo svolgimento di particolari attività. Tutti i dettagli sono disponibili nella scheda dedicata in Supporto Specialistico.

 

SEMPLIFICAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Nuova misura di semplificazione a favore delle imprese artigiane introdotta con l’art. 12, comma 12 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. con L. 56/2024).

La norma è intervenuta sui contenuti del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, aggiungendo l’art. 4-bis «Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana».

La nuova disposizione individua specifiche attività di impresa artigiana, esentate da titoli abilitativi, comunicazioni o segnalazioni, fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Regione Lombardia, con D.d.s. 23/07/2024, n. 11298, ha recepito la semplificazione, fornendo alcune precisazioni a beneficio degli operatori economici e dei SUAP, al fine di garantire livelli uniformi di applicazione delle recenti disposizioni.

Le attività interessate dall’intervento di semplificazione sono quelle elencate nelle tabelle B.I e B.II allegate al D.Lgs. 222/2016.

Possono beneficiare della misura di semplificazione le imprese già in possesso della qualifica artigiana, ma anche quelle che hanno in corso istanza di riconoscimento della qualifica artigiana presso la Camera di Commercio competente.

Le attività artigianali ricomprese nelle tabelle restano comunque assoggettate ad eventuali e specifici regimi amministrativi settoriali, ovvero agli adempimenti a carattere sanitario, ambientale, di sicurezza o di prevenzione incendi se applicabili, in funzione della tipologia di attività esercitata o delle caratteristiche di concreto svolgimento della stessa.

Gli adempimenti obbligatori sono specificati nell’apposito documento ricognitorio.

Restano inoltre in vigore tutti gli adempimenti dovuti a CCIAA, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, attraverso l’istituto della Comunicazione Unica.

A disposizione, nella pagina dedicata alla formazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia, il materiale (slide, registrazioni e faq) del webinar del 18/02/2025 sul tema.

Maggiori Informazioni su Info Impresa e Supporto Specialistico.

 

DOCUMENTAZIONE

Legge quadro per l'artigianato n. 443/1985

Legge regionale lombarda 18 aprile 2012 n.7

Guida alle attività economiche: Ateco

Guida agli adempimenti: Supporto Specialistico

 

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento mercoledì 19 febbraio 2025