Imprenditori extra UE
Il cittadino extracomunitario, soggiornante in Italia, che intenda qui avviare un’attività di lavoro autonomo - come titolare di impresa individuale (anche inattiva), socio di società di persone, amministratore di società di capitali, legale rappresentante di società straniere, o che voglia assumere una carica amministrativa all’interno di una società attiva - dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, regolarmente rilasciato dalla Questura, per i seguenti motivi:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- attesa di occupazione
- motivi familiari
- motivi umanitari
Il permesso di soggiorno dovrà essere allegato alla pratica telematica di iscrizione, avvio attività, nomina amministratori al Registro Imprese.
PERMESSO DI SOGGIORNO DA CONVERTIRE
Se il permesso di soggiorno non fosse stato rilasciato per i motivi sopra indicati, ma per altro che non permetta l'avvio di impresa (es. per studio o per cure mediche), il cittadino extra UE dovrà presentare presso la Questura una domanda di conversione. L'interessato potrà procedere con l'iscrizione al Registro Imprese solo una volta in possesso di permesso definitivo adeguatamente convertito.
La conversione del permesso rilasciato per motivi di studio non rientra nelle quote annuali solo nel caso in cui il cittadino Extra UE abbia conseguito la laurea in Italia, diversamente rientrerà nelle quote annuali; in entrambi i casi è necessario il permesso di soggiorno definitivo.
PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO
Se il permesso di soggiorno fosse scaduto, l'interessato dovrà presentare istanza di rinnovo presso la Questura ed attendere l'autorizzazione ex art.31 co.3 del D.Lgs. n.286/98 e solo una volta ricevuta l'autorizzazione potrà avviare l'attività imprenditoriale.
PERMESSO DI SOGGIORNO IN FASE DI RINNOVO
Se l'interessato fosse in possesso di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo, potrà nel frattempo presentare la sua iscrizione o l'avvio dell'attività mediante pratica telematica al Registro Imprese, allegando:
- talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- copia del permesso di soggiorno non più in corso di validità.
L'Ufficio Registro Imprese verificherà su Portale dell'Immigrazione lo stato del permesso di soggiorno che, se non rinnovato, comporterà la sospensione dell'istanza telematica, fino a regolarizzazione.
CONDIZIONI DI RECIPROCITÀ
Al cittadino Extra UE che appartenesse ad uno stato avente in essere con l'Italia le cosiddette condizioni di reciprocità non è richiesta la presentazione del permesso di soggiorno, ma una semplice dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni di reciprocità .
La condizione di reciprocità garantisce, in tema di lavoro autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria, che al cittadino Extra UE sia riservato, in Italia, il medesimo trattamento che un cittadino italiano riceverebbe nel paese straniero di origine dell'aspirante imprenditore.
TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO
Per i titoli di studio e/o di qualificazione professionale, conseguiti al di fuori dell'Italia, tutti gli aspiranti imprenditori (italiani, UE, Extra UE) dovranno richiedere il decreto di riconoscimento/equipollenza rilasciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (sentito il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca), al fine di poter esercitare una delle attività, per l'esercizio delle quali il titolo costituisca requisito abilitante. Solo dopo aver ottenuto il decreto, l'aspirante imprenditore potrà avviare l'attività, allegando alla pratica telematica, la documentazione, in formato pdf/A, attestante il riconoscimento.
DOCUMENTAZIONE
Guida alle attività economiche: Ateco
Guida agli adempimenti: Supporto Specialistico