Sanzioni e cartella esattoriale
Sanzioni per omesso o tardato versamento
Nel caso di omesso versamento si applica una sanzione compresa tra il 30% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Per omesso pagamento il Regolamento (DM 54/2005) intende il versamento non effettuato, oppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato nei termini.
1. Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione
Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di versamento è il 30 giugno; l'impresa può effettuare il versamento anche nei successivi 30 giorni, cioè entro il 30 luglio - cosiddetto "termine lungo" - pagando il diritto annuale incrementato di un importo, pari allo 0,40%, che è parte integrante del tributo.
Come indicato dalla circolare n. 27/2013 dell'Agenzia Entrate , se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).
L'impresa che ha effettuato un versamento incompleto nel termine lungo potrà regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento breve eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine lungo.
Se invece l'impresa non ha versato alcun importo, nè entro il 30 giugno nè entro il 30 luglio, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza, cioè il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti
Deve essere considerato perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento (circolare Agenzia delle Entrate n. 27/2013),.
Sulla differenza non regolarizzata gli uffici camerali dovranno irrogare le sanzioni.
Con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento di: diritto omesso, interessi calcolati al tasso legale fino alla data di emissione del ruolo e sanzione.
DOCUMENTAZIONE
- Regolamento sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale
DM 27 gennaio 2005, n. 54
- Indicazioni sull'applicazione del DM 27 gennaio 2005, n. 54
Circolare 3587/c del 20/06/2005
- Linee guida per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni
- Applicabilità al diritto annuale della circolare Agenzia Entrate del 2 agosto 2013
Circolare ministeriale n. 172574 del 22 ottobre 2013