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Sanzioni e cartella esattoriale

Ultimi ruoli emessi: anno di competenza 2019 - data di emissione 25 settembre 2021; anno di competenza 2020 - data di emissione 25 ottobre 2022; anno di competenza 2021 - data di emissione 25 ottobre 2023; anno di competenza 2022 - data di emissione 25 ottobre 2024

Sanzioni per omesso o tardato versamento

Nel caso di omesso versamento si applica una sanzione compresa tra il 30% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Per omesso pagamento il Regolamento (DM 54/2005) intende il versamento non effettuatooppure effettuato interamente con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza o il versamento parziale, limitatamente a quanto non versato nei termini.

1. Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di versamento è il 30 giugno; l'impresa può effettuare il versamento anche nei successivi 30 giorni, cioè entro il 30 luglio - cosiddetto "termine lungo" - pagando il diritto annuale incrementato di un importo, pari allo 0,40%, che è parte integrante del tributo.

Come indicato dalla circolare n. 27/2013 dell'Agenzia Entrate , se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).

L'impresa che ha effettuato un versamento incompleto nel termine lungo potrà  regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento breve eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine lungo.

Se invece l'impresa non ha versato alcun importo, nè entro il 30 giugno nè entro il 30 luglio, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza, cioè il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

Deve essere considerato perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento (circolare Agenzia delle Entrate n. 27/2013),.

Sulla differenza non regolarizzata gli uffici camerali dovranno irrogare le sanzioni.

Con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento di: diritto omesso, interessi calcolati al tasso legale fino alla data di emissione del ruolo e sanzione.

 

DOCUMENTAZIONE

Info

Diritto Annuale
tel. 0332 295328
Ultimo aggiornamento martedì 05 novembre 2024