Compensazioni e Rimborsi
COMPENSAZIONE DI ERRATI VERSAMENTI CON MODULO F24
Gli utenti che utilizzano il modello di versamento F24 possono portare in compensazione - in sede di versamento - gli importi a credito per il diritto annuale vantati nei confronti di Camera di commercio con i debiti sempre per diritto annuale o per altri tributi e contributi.
Pertanto questi utenti NON dovranno più presentare a Camera di Commercio richiesta di rimborso del diritto annuale, in quanto ammessi a compensare i loro crediti.
Chi effettua la compensazione, per riportare correttamente il credito, deve indicare:
- nella colonna "codice tributo" il codice dal quale scaturisce il credito (che, per il diritto annuale, è il 3850);
- nella colonna "anno di riferimento" l'anno cui si riferisce il credito;
- nella colona "importi a credito compensati" l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Prima di portare in compensazione il credito, è opportuno verificare con l'ente camerale la propria posizione creditoria. Per le indebite compensazioni saranno infatti attivate le procedure di recupero coattivo, con applicazione delle sanzioni di legge.
È inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi con quanto dovuto per il diritto annuale.
Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).
Importante:
Pagamento di somme iscritte a ruolo
Si precisa che l'art. 31 del D.Lgs. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122 che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 - codice tributo RUOL – non è applicabile alle iscrizioni a ruolo del diritto annuale
RIMBORSI
Chi ha erroneamente versato diritti non dovuti deve presentare, alla competente Camera di Commercio, la richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto.
La richiesta deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza.
È necessario allegare la documentazione che evidenzi la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
La richiesta di rimborso potrà essere presentata solo da parte di imprese che non hanno la possibilità di compensare gli importi erroneamente versati.