Come e quando versare
IMPRESE GIÀ ISCRITTE AL 1° GENNAIO
Versamento in unica soluzione, utilizzando il modello F24 in uso per le imposte sui redditi.
I titolari di partita IVA devono versare il diritto annuale esclusivamente per via telematica, con le modalità riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce F24 - Come effettuare i versamenti.
È possibile pagare anche con i servizi online di pagoPA.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,coincidente con l’anno solare, versano il diritto annuale entro il giorno 30 giugno (art. 37 comma 11 del DL n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modifiche, nella L. 248 del 04/08/2006, e art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016).
I soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
I soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenuti al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
È possibile pagare, entro trenta giorni dai termini indicati, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versando in centesimi di euro. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero; in alternativa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso breve. Oltre tale termine,ed entro un anno dalla propria scadenza ordinaria, è ancora possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso lungo.
Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo,il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Si ricorda che, in caso di mancato pagamento del diritto alla scadenza ordinaria, è possibile regolarizzare con ravvedimento entro un anno dalla stessa.
Dopo tale termine, se l'impresa intende regolarizzare l'annualità, è opportuno contattare l'ufficio diritto annuale per il calcolo degli importi dovuti.
COME SI COMPILA IL MODELLO F24
- sezione contribuente: indicare il codice fiscale (non la partiva IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
- sezione IMU e altri tributi locali:
- codice ente/codice comune: VA
- codice tributo: 3850
- anno di riferimento: indicare l'anno a cui si riferisce il diritto
- importi a debito versati: scrivere l'importo da pagare
Se una o più unità locali dell’impresa si trovano in province diverse da quella di Varese, è necessario compilare un altro rigo o più righi del modulo F24 e indicare come “codice ente locale” la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.
ARROTONDAMENTI
Per determinare l'importo dovuto, nei calcoli intermedi, devono essere utilizzati cinque decimali: l'importo - così determinato - deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale.
Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere infine arrotondati all'unità di euro:
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite.
Esempio:
- 200,50 euro diventano 201,00 euro
- 200,44 euro diventano 200,00 euro
È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi).
Non è possibile compensare né gli interessi, né la sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
IMPORTI DA VERSARE PER L'ANNO DI PRIMA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Importi dovuti dal 1º gennaio 2023 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro delle imprese o nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate in corso d'anno:
Misure diritto annuale
Imprese e altri soggetti |
Importo dovuto per l'iscrizione della sede | Importo dovuto per l'iscrizione di ogni nuova unità locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | euro 53,00 (*) | euro 11,00 (*) |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (anche se annotate nella sezione speciale) agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese) | euro 120,00 | euro 24,00 |
Società semplici agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro Imprese) | euro 60,00 | euro 12,00 |
Società semplici non agricole | euro 120,00 | euro 24,00 |
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001 | euro 120,00 | euro 24,00 |
Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, GEIE, Aziende Speciali, ecc.) | euro 120,00 | euro 24,00 |
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero | euro 66,00 | euro 66,00 |
Soggetti iscritti solo nel REA (N.B.: il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali) | euro 18,00 |
(*) importi da versare già arrotondati all'unità di euro, pari in origine a 52,80 e 10,56 euro
InfoDiritto Annuale
tel. 0332 295328
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