Organo di controllo
28 novembre 2024: Il Conservatore del Registro Imprese, al termine dei controlli eseguiti, ha trasmesso ai Tribunali di Varese e di Busto Arsizio, competenti per territorio, gli elenchi contenenti le posizioni delle società che, nonostante il superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 cc, non hanno provveduto alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti.
3 luglio 2024: avviato il procedimento di segnalazione da parte del Conservatore del Registro Imprese al Tribunale, per la nomina d'ufficio dell'organo di controllo o del revisore, ai sensi dell'art. 2477 cc.
Sono 314 in provincia di Varese le posizioni interessate al procedimento al termine del quale il Conservatore del Registro delle Imprese segnalerà al Tribunale competente per territorio la mancata nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Alle imprese coinvolte, che si trovano, con riferimento agli esercizi 2021 e 2022, in posizione di irregolarità rispetto all'obbligo di nomina, è stata inviata Nota del Conservatore, contenente i dettagli su obbligo, modalità, termini per provvedere e sulla segnalazione che, in caso di mancato adempimento, verrà inviata al Tribunale per una eventuale nomina d'ufficio.
COS’È
L’organo di controllo vigila sulla legalità della gestione amministrativa di una società, presidia l’osservanza delle leggi, verifica e controlla che la gestione societaria sia conforme a quanto prescritto dallo statuto sociale, cura l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre che il suo concreto funzionamento.
Nell’ambito della funzione di controllo legalità dei conti, accerta la regolarità della contabilità sociale e l’osservanza delle norme stabilite in materia di bilancio, libri sociali, scritture contabili e patrimonio sociale.
E’ inoltre uno strumento efficace per la rilevazione tempestiva della crisi di impresa, poiché garantisce infatti, oltre alla vigilanza, un'allerta accurata su un eventuale stato di difficoltà e quindi sul possibile manifestarsi di una crisi economica.
L'insolvenza, spesso irrimediabilmente seguita da una liquidazione giudiziale, può essere evitata con un comportamento preventivo e con l'adozione di una cura attenta nella gestione dell'impresa.
L'organo di controllo interno, individuando, prontamente, i campanelli di allarme di una crisi, mostra le strade per il superamento della stessa, propone vie per il risanamento aziendale e segnala la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi di impresa.
L’organo di controllo può essere collegiale oppure monocratico.
Sulla composizione e le abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico si veda la pagina dedicata in Supporto Specialistico.
OBBLIGO DI NOMINA
Le società a responsabilità limitata e le cooperative (che adottano le regole della S.r.l) che rientrano nei seguenti parametri:
- obbligo di redazione di un bilancio consolidato;
- controllo di altre società obbligate alla revisione legale dei conti;
- superamento per due esercizi consecutivi di almeno una delle seguenti soglie:
- 4 milioni di euro nel totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
hanno l’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale (e di adeguare, se necessario, lo statuto, per uniformarlo al dettato normativo).
È quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, come modificato dal Codice della Crisi di Impresa.
L’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore legale, come chiarito dalla Legge 21 ottobre 2021, n.147, parte dal 2023, con riferimento all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
MODALITÀ E TERMINI DI NOMINA
L’assemblea dei soci, chiamata ad approvare il bilancio, dal quale risulti il superamento delle soglie, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
La nomina, una volta disposta dall’assemblea, deve essere iscritta al Registro Imprese, tramite pratica telematica, seguendo le indicazioni contenute nelle pagine su citate disponibili in Supporto Specialistico.
Se l’assemblea non provvede alla nomina, spetterà Tribunale competente per territorio, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
In sede di predisposizione del bilancio, si raccomanda particolare attenzione all’esposizione dei valori dei parametri, il cui superamento fa sorgere in capo all'impresa l'obbligo di cui all’art. 2477 codice civile.
In particolare, il numero medio dei dipendenti deve essere sempre editato in formato tabellare (campi strutturati dedicati dell'XBRL) nella nota integrativa (art. 2427 cc). Con riferimento al limite dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio, si raccomanda di indicare il relativo dato nell’apposita e dedicata tabella di cui alla nota integrativa, in formato XBRL, calcolando il dato con il metodo ULA (Unità lavorative per anno).
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