Cartella Esattoriale
VERIFICHE DA PARTE DELLE IMPRESE
Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile - prima di contattare Camera di Commercio - eseguire questi semplici e brevi riscontri:
1) accertarsi che l'ente impositore sia Camera di Commercio di Varese e l'ufficio sia l'Ufficio Diritto Annuale (pag. 5 cartella esattoriale, in alto).
In caso contrario è necessario rivolgersi all'ente e relativo Ufficio riportati in cartella (esempio Camera di commercio di Milano - Ufficio Diritti).
2) Individuare l’anno di riferimento (pag. 5 cartella esattoriale - dettaglio degli addebiti).
Constatata la natura della violazione commessa:
- verificare se per l'annualità sanzionata si è in possesso della ricevuta di versamento (modello F24 o altro documento equipollente); quindi, controllare la sua corretta compilazione.
In particolare accertarsi che:
- il Codice Fiscale indicato sia, nel caso di imprese individuali, un codice alfanumerico di sedici caratteri e, solo nel caso di società, un codice numerico di undici caratteri;
- la sezione compilata sia Imu e altri Tributi locali
- il codice Ente sia VA
- l'annualità sia quella cui si riferisce la violazione
- il codice tributo 3850 (3851 per gli interessi, 3852 per le sanzioni).
In caso di compilazione corretta del modello di versamento si consiglia di contattare l’Ufficio Diritto Annuale di Camera di Commercio, al fine di verificare se il versamento risulta pervenuto ma non correttamente acquisito dal sistema; qualora l’esito dei controlli effettuati dall’ufficio fosse negativo, sarà necessario rivolgersi all'Istituto di Credito/Banca/Ufficio Postale al quale la delega (F24) era stata presentata, richiedendone il tracciato di inserimento bancario (o altro atto equipollente) al fine di accertare errori verificatisi in fase di immissione della stessa e trasmetterlo - insieme all'istanza di sgravio della cartella - all'ufficio diritto annuale di Camera di Commercio.
In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente a Codice Fiscale (era stata riportata, ad esempio, la partita iva ), anno del tributo (era stato indicato, ad esempio, quello precedente), codice provincia (era stata indicata, ad esempio, la sigla provincia dove era denunciata una unità locale o dove l'impresa aveva precedentemente la sede legale e l'iscrizione), occorre trasmettere immediatamente l'istanza sgravio della cartella, all'ufficio diritto annuale di Camera di Commercio.
L'Ente in questi casi provvederà a sanare l'errore formale ed a concedere lo sgravio della cartella emessa.
In caso di compilazione errata del modello F24 relativamente al codice tributo (ad esempio è stato usato il codice 3805 oppure 3817 invece di quello corretto 3850) o del codice Ente (ad esempio è stato usato il codice ente 10 identificativo della Regione Lombardia al posto di VA), non avendo Camera di Commercio alcuna possibilità di sanare l'errore, l'impresa dovrà necessariamente rivolgersi all'Ente che ha beneficiato del versamento per ottenerne il rimborso.
In questi due casi, infatti, a causa dell'errore, il versamento è stato incassato da un'altra amministrazione e quindi la cartella è da pagare.
COME PAGARE LA CARTELLA
Da diversi anni alle cartelle esattoriali non è più allegato un bollettino postale, ma un modulo di pagoPA che offre maggiori possibilità per effettuare il versamento.
Modalità telematica
- Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Con cellulare o tablet scaricando l'app di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Con home banking di qualunque Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente a pagoPA.
Modalità non telematica
- direttamente agli sportelli dell'Agente della Riscossione;
- agli uffici postali;
- alle ricevitorie e tabaccai che gestiscono il servizio pagoPA.
RATEAZIONI DI PAGAMENTO
In base alle nuove disposizioni introdotte è stato attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a ruolo dovranno, quindi, essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.
AUTOTUTELA
L'amministrazione provvede all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso e riscontrato errato in via del tutto autonoma (iniziativa d'ufficio) oppure su iniziativa del contribuente.
Chi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale per la violazione di omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale e ha verificato di non essere tenuto al pagamento, può presentare tempestivamente richiesta di riesame, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente a Camera di Commercio di Varese - Ufficio Diritto Annuale.
La domanda di riesame (in carta libera) avrà in allegato le pagine 1 e 5 della cartella esattoriale, la ricevuta di pagamento del modello F24 o altri titoli giustificativi del versamento o altra documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni; è possibile utilizzare il modulo richiesta di sgravio della cartella appositamente predisposto.
La domanda di riesame dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- servizi on line;
- spedizione postale all'ufficio diritto annuale c/o Camera di Commercio di Varese, Piazza Monte Grappa n. 5 – 21100 Varese;
- invio per posta elettronica.
L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/negare lo sgravio, comunicandolo ai soggetti interessati.
RICORSO
È possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto).
Il ricorso, con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 18 D. Lgs. 546/92, deve essere notificato alla Camera di Commercio di Varese mediante invio telematico all’indirizzo PEC: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it, all’attenzione dell’ufficio Diritto Annuale.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria esclusivamente in modalità telematica. Per poter eseguire il deposito del ricorso e degli altri atti processuali è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria.
Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro i contribuenti/destinatari possono stare in giudizio senza difensore. In questo caso, in alternativa alla notifica per via telematica, il ricorso può essere notificato alternativamente, tramite Ufficiale Giudiziario, ovvero mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero ancora mediante consegna diretta ad un addetto dell’Ente, che ne rilascia ricevuta. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, o trasmettendo alla Corte a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, il proprio fascicolo contenente: l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se il ricorso è stato spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.