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Visualizzo pagina - Domande Frequenti

1) Ho ricevuto un verbale di contestazione: che fare?

Quando un cittadino riceve un verbale di contestazione può:

- pagare la sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio (art. 16 L. 689/81) , indicata nel verbale entro 60 giorni

oppure

- presentare scritti difensivi all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Livorno entro 30 giorni.

I termini (30 o 60 giorni) decorrono dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale.

IMPORTANTE: L'attestazione di pagamento in originale deve essere inviata o esibita in originale presso l'organo accertatore

Il pagamento del verbale entro i 60 giorni estingue il procedimento, e gli eventuali scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

2) Non ho pagato il verbale nei 60 giorni: che succederà?

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non pagano il verbale entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l’organo accertatore lo trasmette con un rapporto di mancato pagamento all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Livorno.

L'Ufficio Sanzioni esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette:

- un’ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, calcolata in base agli importi stabiliti con Deliberazione della Giunta Camerale n. 181 del 26.11.2009;

oppure

- un’ordinanza di archiviazione, nel caso rilevi delle irregolarità formali o l’illegittimità del verbale

3) Ho pagato il verbale oltre i 60 giorni: che succederà?

Non essendo stato pagata la sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 16 L. 689/81, il processo verbale viene comunque inoltrato alla Camera di Commercio che procederà come indicato nella risposta al quesito n. 2 .

Tuttavia, qualora l'attestazione di pagamento tardivo venga comunque immediatamente esibita o inviata presso l'Ufficio sanzioni, la sanzione pecuniaria verrà determinata, in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, tenendo conto dell'importo già pagato che verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui il sanzionato non produca l'attestazione relativa al tardivo pagamento del processo verbale, dovrà pagare l''intero importo indicato nell'ordinanza ingiunzione ed eventualmente chiedere il rimborso della somma tardivamente pagata ad estinzione del processo verbale con le modalità indicate nella risposta al quesito n. 4.

4) Ho pagato una sanzione due volte. È possibile richiedere il rimborso dell'importo versato?

In caso di duplice/erroneo pagamento del processo verbale o ordinanza, è' possibile richiedere il rimborso con le seguenti modalità.

  • per i pagamenti effettuati con il Modello F23 (ad esempio sanzioni Registro Imprese), il rimborso deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate, beneficiario della sanzione;

  • per i pagamenti effettuati su conto corrente postale n. 217570 intestato a Camera di Commercio di Livorno (riguardante le sole sanzioni connesse alla tenuta del Repertorio Economico Amministrativo), il rimborso deve essere richiesto alla stessa Camera di Commercio tramite la domanda di rimborso sul modello predisposto dalla Camera di Commercio al quale devono essere allegate:

- ricevute di attestazione in originale più fotocopie dei bollettini di c/c pagati;

- fotocopia documento d'identità di chi sottoscrive la richiesta;

5) Come presentare scritti difensivi

La Camera di Commercio è competente a ricevere scritti difensivi che possono essere presentati in carta semplice (esente da bollo) e le richieste di audizione da parte di chi è interessato a contestare le infrazioni accertate dagli organi accertatori. Lo scritto difensivo deve pervenire all'Ufficio Sanzioni entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della violazione.

L'Ufficio esamina i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nel corso della audizione e, se ritiene fondato l'accertamento, determina l'importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento, comprensivo delle spese del procedimento, all'autore della violazione, altrimenti procede all'archiviazione degli atti.

6) Ho ricevuto un'ordinanza-ingiunzione. Cosa devo fare?

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica.

Se nell'ordinanza è indicato anche l"obbligato in solido", il pagamento deve essere effettuato una volta sola o dal trasgressore o dall'obbligato in solido, pagamento che libera entrambi.

IMPORTANTE: Per evitare che la sanzione venga iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti oppure inviarle in originale presso l'Ufficio Sanzioni.

Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile, entro 30 giorni dalla notifica, fare ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale nei casi in cui questo sia competente ai sensi dell'art. 22 bis L. 689/81. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

7) Posso chiedere di pagare la rateizzazione della sanzione ingiunta con l'ordinanza?

Ai sensi dell'art. 26 L. 689/81 l’Ufficio Sanzioni può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,79.

In tal caso l'Ufficio valuterà tale istanza, corredata della documentazione comprovante le condizioni disagiate oppure, in alternativa, della autocertificazione di responsabilità. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo in un’unica soluzione. Qualora non venisse effettuato il pagamento entro i termini, sarà attivata la procedura di esecuzione coattiva.

8) Ho ricevuto una cartella esattoriale. Cosa posso fare?

Entro 60 gg. dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento mediante versamento presso il Concessionario indicato sulla cartella esattoriale. Qualora non venisse effettuato il pagamento entro i termini, il Concessionario incaricato attiverà la procedura prevista dal D.lgs. n. 46/99 (procedura esecutiva).

Quando si riceve una cartella esattoriale:

- per conoscere le modalità di pagamento, rivolgersi al concessionario per la riscossione che manda la cartella o comunque fare riferimento alle istruzioni contenute nella stessa;

se si vogliono chiedere informazioni nel merito della cartella esattoriale (individuabile dalla dicitura "sanzione amministrativa - Camera di Commercio" Ufficio Upica o Ufficio Sanzioni) rivolgersi direttamente all’Ufficio Sanzioni.

Rateizzazione della cartella esattoriale

La legge prevede, esclusivamente in caso di condizioni economiche disagiate, la possibilità di rateizzare la cartella esattoriale.

Gli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del d.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, l'eventuale istanza di rateizzazione della cartella emessa per sanzioni irrogate dalla Camera di Commercio di Livorno dovrà essere presentata all'Agente della riscossione

IMPORTANTE: in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

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