Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione contenute nel Decreto legislativo 59 del 2010 meglio conosciuto come “Direttiva Servizi” che riguardano il procedimento amministrativo di inizio dell’attività di mediazione immobiliare, compresa la fattispecie di mandatario a titolo oneroso nel settore immobiliare, e merceologico.
Pertanto a partire dal 12 maggio 2012, ai sensi del D.M. 26.10.2011 – decreto attuativo della “Direttiva Servizi”, è stato soppresso il Ruolo provinciale degli Agenti di Affari in Mediazione.
Le persone fisiche e le società interessate devono quindi presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, utilizzando la procedura telematica della Comunicazione Unica, una Segnalazione di Inizio Attività corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti ad esempio il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 2 della legge 39/1989 per l’esercizio dell’attività. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali.
Restano immutati, quindi, i requisiti soggettivi, morali, professionali, normativamente prescritti, il cui effettivo possesso sarà verificato dall’Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.
Le persone fisiche attive come imprese individuali e le società già iscritte nel Ruolo erano tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale, entro il 12 maggio 2013,( prorogato al 30.9.2013) una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Le persone fisiche iscritte al Ruolo che non svolgono l’attività in forma di impresa alla data del 12 maggio 2012 erano tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la loro residenza, entro il 12 maggio 2013, una istanza di iscrizione della propria posizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”. Trascorso il termine del 12 maggio 2013, l’interessato è decaduto dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA
L’iscrizione nel soppresso Ruolo, tuttavia, costituisce per le persone fisiche fino al 12 maggio 2016, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività di mediazione immobiliare e/o merceologica.
Per informazioni relative alla denuncia di inizio attività rivolgersi al link S.C.I.A.