Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni di semplificazione contenute nel Decreto legislativo 59 del 2010 meglio conosciuto come “Direttiva Servizi” che riguardano il procedimento amministrativo di inizio attività di spedizioniere
.Pertanto a partire dal 12 maggio 2012, ai sensi del D.M. 26.10.2011 – decreto attuativo della “Direttiva Servizi”, è stato soppresso l’Elenco degli Spedizionieri Autorizzati.
Le imprese interessate devono presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, utilizzando la procedura telematica della Comunicazione Unica, una Segnalazione di Inizio Attività corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti ad esempio il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 6 della legge 1442/1941 per l’esercizio dell’attività. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali
Restano immutati, quindi, i requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari normativamente prescritti, il cui effettivo possesso sarà verificato dall’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Le imprese attive già iscritte nell’Elenco erano tenute a inviare in modalità telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede operativa, entro il 12 maggio 2013, (prorogato al 30.9.2013) una istanza di aggiornamento della propria posizione, tramite modello informatico “Spedizionieri” sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Per informazioni relative alla denuncia di inizio attività rivolgersi al link S.C.I.A.